Art. 1709 · Presunzione di onerosità.
CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I

Art. 1709

1825 / 3280

Presunzione di onerosità.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandato si presume oneroso. La misura del compenso, se non è stabilita dalle parti, è determinata in base alle tariffe professionali o agli usi; in mancanza è determinata dal giudice.
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