CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 1

Art. 1710

Diligenza del mandatario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia; ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato.
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