CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 1

Art. 1711

Limiti del mandato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1711

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