CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 1
Art. 1711
Limiti del mandato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato.
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1711