CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo VIII›Sez. III
Art. 1692
1808 / 3261Responsabilità del vettore nei confronti del mittente.
In vigore dal 19 apr 1942
Il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell'importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest'ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l'azione verso il destinatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1692