Art. 1720
Spese e compenso del mandatario.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1720
Spese e compenso del mandatario.
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La disposizione stabilisce gli obblighi economici a carico del mandante nei confronti del mandatario. Chi conferisce l'incarico è tenuto a restituire le somme anticipate per suo conto, maggiorate degli interessi legali maturati dal giorno della spesa. Inoltre, il mandante deve corrispondere il compenso dovuto per l'attività svolta. Infine, grava sul mandante anche il dovere di risarcire gli eventuali danni che il mandatario abbia subito a causa dello svolgimento dell'incarico.
La norma tutela il mandatario assicurando che l'esecuzione dell'incarico per conto altrui non si traduca in una perdita economica o in un pregiudizio ingiusto.
Si applica al mandante (chi affida un incarico) e al mandatario (chi riceve ed esegue l'incarico).
Una persona incarica un professionista di gestire una trattativa immobiliare. Il mandatario anticipa di tasca propria le spese necessarie e, durante l'espletamento dell'incarico, subisce un danno direttamente connesso all'attività svolta. Al termine, il mandante deve rimborsargli le anticipazioni con gli interessi legali, corrispondergli il compenso pattuito e risarcirgli i danni subiti.
Obbligo per il mandante di rimborsare le anticipazioni con interessi legali dal giorno dell'esborso, pagare il compenso spettante e risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.