CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 3

Art. 1723

Revocabilità del mandato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1723

In sintesi

In linea generale, chi conferisce un mandato ha sempre il potere di revocarlo. Tuttavia, se le parti avevano pattuito che il mandato fosse irrevocabile, il mandante che decide comunque di revocarlo deve risarcire i danni, a meno che non esista una giusta causa. Inoltre, quando il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario o di soggetti terzi, la semplice revoca del mandante non fa cessare il contratto, salvo patto contrario o giusta causa. In quest'ultimo caso, il mandato non si estingue nemmeno a seguito della morte o della sopravvenuta incapacità del mandante.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina la facoltà del mandante di revocare l'incarico affidato, tutelando al contempo l'affidamento del mandatario e gli interessi coinvolti qualora sia stata concordata l'irrevocabilità o vi sia un interesse di terzi.

A chi si applica

Si applica ai mandanti, ai mandatari e agli eventuali terzi nel cui interesse è stato conferito l'incarico.

Esempio pratico

Una persona incarica un professionista di vendere un immobile stabilendo espressamente nel contratto che il mandato è irrevocabile. Se il mandante decide di ritirare l'incarico senza una valida motivazione (giusta causa), l'atto di revoca è efficace ma il mandante è tenuto a risarcire i danni causati al professionista.

Adempimenti e conseguenze

Risarcimento dei danni a carico del mandante in caso di revoca del mandato pattuito come irrevocabile, salvo la presenza di giusta causa; inefficacia della revoca a estinguere il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (salvo diversa pattuizione o giusta causa).

Domande frequenti

Cosa accade se il mandante revoca un mandato pattuito come irrevocabile?Il mandante risponde dei danni provocati dalla revoca, a meno che non sussista una giusta causa che ne giustifichi la decisione.
Il mandante può revocare un mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi?No, in questo caso la revoca non estingue il mandato, a meno che non sia stato stabilito diversamente tra le parti o ricorra una giusta causa di revoca.
Cosa succede al mandato conferito nell'interesse del mandatario o di terzi in caso di morte del mandante?Il mandato non si estingue né per la morte né per la sopravvenuta incapacità del mandante.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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