Art. 1723
Revocabilità del mandato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1723
Revocabilità del mandato.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1723
In linea generale, chi conferisce un mandato ha sempre il potere di revocarlo. Tuttavia, se le parti avevano pattuito che il mandato fosse irrevocabile, il mandante che decide comunque di revocarlo deve risarcire i danni, a meno che non esista una giusta causa. Inoltre, quando il mandato è conferito anche nell'interesse del mandatario o di soggetti terzi, la semplice revoca del mandante non fa cessare il contratto, salvo patto contrario o giusta causa. In quest'ultimo caso, il mandato non si estingue nemmeno a seguito della morte o della sopravvenuta incapacità del mandante.
La norma disciplina la facoltà del mandante di revocare l'incarico affidato, tutelando al contempo l'affidamento del mandatario e gli interessi coinvolti qualora sia stata concordata l'irrevocabilità o vi sia un interesse di terzi.
Si applica ai mandanti, ai mandatari e agli eventuali terzi nel cui interesse è stato conferito l'incarico.
Una persona incarica un professionista di vendere un immobile stabilendo espressamente nel contratto che il mandato è irrevocabile. Se il mandante decide di ritirare l'incarico senza una valida motivazione (giusta causa), l'atto di revoca è efficace ma il mandante è tenuto a risarcire i danni causati al professionista.
Risarcimento dei danni a carico del mandante in caso di revoca del mandato pattuito come irrevocabile, salvo la presenza di giusta causa; inefficacia della revoca a estinguere il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi (salvo diversa pattuizione o giusta causa).
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.