CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 3
Art. 1723
1839 / 3261Revocabilità del mandato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa.
Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1723