Art. 1723 · Revocabilità del mandato.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 3

Art. 1723

1839 / 3261

Revocabilità del mandato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante può revocare il mandato; ma, se era stata pattuita l'irrevocabilità, risponde dei danni, salvo che ricorra una giusta causa. Il mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi non si estingue per revoca da parte del mandante, salvo che sia diversamente stabilito o ricorra una giusta causa di revoca; non si estingue per la morte o per la sopravvenuta incapacità del mandante.
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