CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 3
Art. 1728
Morte o incapacità del mandante o del mandatario.
In vigore dal 19 apr 1942
Quando il mandato si estingue per morte o per incapacità sopravvenuta del mandante, il mandatario che ha iniziato l'esecuzione deve continuarla, se vi è pericolo nel ritardo.
Quando il mandato si estingue per morte o per sopravvenuta incapacità del mandatario, i suoi eredi ovvero colui che lo rappresenta o lo assiste, se hanno conoscenza del mandato, devono avvertire prontamente il mandante e prendere intanto nell'interesse di questo i provvedimenti richiesti dalle circostanze.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1728