Art. 1725
Revoca del mandato oneroso.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1725
Revoca del mandato oneroso.
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La disposizione stabilisce che chi revoca un mandato a pagamento prima della scadenza o prima della conclusione dell'affare deve risarcire i danni al mandatario, a meno che non ci sia una giusta causa. Se invece l'incarico è a tempo indeterminato, il risarcimento è dovuto solo se la revoca avviene senza un congruo preavviso, sempre che non sussista una giusta causa.
La norma mira a tutelare l'affidamento economico e il diritto al compenso del mandatario in caso di interruzione anticipata o ingiustificata dell'incarico retribuito.
Si applica al mandante che decide di revocare l'incarico e al mandatario che ha ricevuto un mandato oneroso.
Una persona affida a pagamento a un professionista la vendita di un immobile per un periodo di un anno, ma dopo tre mesi revoca l'incarico senza un valido motivo. In questa situazione, il mandante è tenuto a risarcire i danni subiti dal professionista per l'interruzione anticipata.
Obbligo per il mandante di risarcire i danni al mandatario se la revoca avviene prima della scadenza o senza congruo preavviso, salvo la presenza di una giusta causa.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.