Art. 1725 · Revoca del mandato oneroso.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 3

Art. 1725

1841 / 3261

Revoca del mandato oneroso.

In vigore dal 19 apr 1942
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa. Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1725