CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 3
Art. 1725
1841 / 3261Revoca del mandato oneroso.
In vigore dal 19 apr 1942
La revoca del mandato oneroso, conferito per un tempo determinato o per un determinato affare, obbliga il mandante a risarcire i danni, se è fatta prima della scadenza del termine o del compimento dell'affare, salvo che ricorra una giusta causa.
Se il mandato è a tempo indeterminato, la revoca obbliga il mandante al risarcimento, qualora non sia dato un congruo preavviso, salvo che ricorra una giusta causa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1725