CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 2
Art. 1720
1836 / 3261Spese e compenso del mandatario.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta.
Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1720