Art. 1720 · Spese e compenso del mandatario.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo IXSez. I§ 2

Art. 1720

1836 / 3261

Spese e compenso del mandatario.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno in cui sono state fatte, e deve pagargli il compenso che gli spetta. Il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico.
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