CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 2
Art. 1719
1835 / 3261Mezzi necessari per l'esecuzione del mandato.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mandante, salvo patto contrario, è tenuto a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratte in proprio nome.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1719