CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. I›§ 3
Art. 1726
1842 / 3261Revoca del mandato collettivo.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il mandato è stato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1726