CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. III
Art. 1738
Revoca.
In vigore dal 19 apr 1942
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1738