CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. III
Art. 1738
1854 / 3261Revoca.
In vigore dal 19 apr 1942
Finché lo spedizioniere non abbia concluso il contratto di trasporto col vettore, il mittente può revocare l'ordine di spedizione, rimborsando lo spedizioniere delle spese sostenute e corrispondendogli un equo compenso per l'attività prestata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1738