CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. II
Art. 1735
1851 / 3261Commissionario contraente in proprio.
In vigore dal 19 apr 1942
Nella commissione di compera o di vendita di titoli, divise o merci aventi un prezzo corrente che risulti nei modi indicati dal terzo comma dell', se il committente non ha diversamente disposto, il commissionario può fornire al prezzo suddetto le cose che deve comprare, o può acquistare per sè le cose che deve vendere, salvo, in ogni caso, il suo diritto alla provvigione.
Anche quando il committente ha fissato il prezzo, il commissionario che acquista per sè non può praticare un prezzo inferiore a quello corrente nel giorno in cui compie l'operazione, se questo è superiore al prezzo fissato dal committente; e il commissionario che fornisce le cose che deve comprare non può praticare un prezzo superiore a quello corrente, se questo è inferiore al prezzo fissato dal committente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1735