CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo IX›Sez. III
Art. 1741
1857 / 3261Spedizioniere vettore.
In vigore dal 1 gen 2022
Lo spedizioniere che con mezzi propri o altrui assume l'esecuzione del trasporto, in tutto o in parte, ha gli obblighi e i diritti del vettore.
Nell'ipotesi di perdita o avaria delle cose spedite, si applica l'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1741