CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo X
Art. 1753
Agenti di assicurazione.
In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1753