CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo X

Art. 1753

Agenti di assicurazione.

In vigore dal 19 apr 1942
Le disposizioni di questo capo sono applicabili anche agli agenti di assicurazione, in quanto non siano derogate dalle norme corporative o dagli usi e in quanto siano compatibili con la natura dell'attività assicurativa.
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