CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1756
1873 / 3261Rimborso delle spese.
In vigore dal 19 apr 1942
Salvo patti o usi contrari, il mediatore ha diritto al rimborso delle spese nei confronti della persona per incarico della quale sono state eseguite anche se l'affare non è stato concluso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1756