CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XI
Art. 1760
Obblighi del mediatore professionale.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mediatore professionale in affari su merci o su titoli deve:
1) conservare i campioni delle merci vendute sopra campione, finché sussista la possibilità di controversia, sull'identità della merce;
2) rilasciare al compratore una lista firmata dei titoli negoziati, con l'indicazione della serie e del numero;
3) annotare su apposito libro gli estremi essenziali del contratto che si stipula col suo intervento e rilasciare alle parti copia da lui sottoscritta di ogni annotazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1760