CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XI

Art. 1762

Contraente non nominato.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mediatore che non manifesta a un contraente il nome dell'altro risponde dell'esecuzione del contratto e, quando lo ha eseguito, subentra nei diritti verso il contraente non nominato. Se dopo la conclusione del contratto il contraente non nominato si manifesta all'altra parte o è nominato dal mediatore, ciascuno dei contraenti può agire direttamente contro l'altro, ferma restando la responsabilità del mediatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1762

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