CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1767

Presunzione di gratuità.

In vigore dal 19 apr 1942
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1767

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