CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1767
Presunzione di gratuità.
In vigore dal 19 apr 1942
Il deposito si presume gratuito, salvo che dalla qualità professionale del depositario o da altre circostanze si debba desumere una diversa volontà delle parti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1767