CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1768
Diligenza nella custodia.
In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario deve usare nella custodia la diligenza del buon padre di famiglia.
Se il deposito è gratuito, la responsabilità per colpa è valutata con minor rigore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1768