CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1773
Terzo interessato nel deposito.
In vigore dal 19 apr 1942
Se la cosa è stata depositata anche nell'interesse di un terzo e questi ha comunicato al depositante e al depositario la sua adesione, il depositario non può liberarsi restituendo la cosa al depositante senza il consenso del terzo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1773