Art. 1777
Persona a cui deve essere restituita la cosa.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1777
Persona a cui deve essere restituita la cosa.
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Chi custodisce un bene deve riconsegnarlo a chi glielo ha affidato o alla persona indicata per riceverlo, senza poter pretendere che il depositante dimostri di esserne il proprietario. Se un terzo fa causa al custode rivendicando diritti sul bene, il custode deve avvisare tempestivamente il depositante per non dover risarcire i danni. In tal caso, indicando chi gli ha affidato il bene, il custode può chiedere di uscire dal processo. Inoltre, può liberarsi dall'obbligo di custodia depositando il bene secondo le istruzioni del giudice e a spese del depositante.
La norma mira a garantire la rapida e sicura restituzione del bene custodito a chi lo ha affidato, tutelando al contempo il custode da liti di terzi sulla proprietà della cosa.
Si applica al depositario (chi custodisce il bene) e al depositante (chi ha affidato il bene o la persona indicata per riceverlo), nonché ai terzi che rivendicano diritti sul bene.
Un garage custodisce un'automobile per conto di un cliente, ma un terzo sostiene in tribunale di essere il vero proprietario del veicolo. Il titolare del garage segnala subito la causa al cliente, indica il suo nominativo al giudice per essere escluso dalla lite e deposita l'auto secondo quanto disposto dal magistrato a spese del cliente stesso.
Obbligo di restituire la cosa al depositante o a persona designata; obbligo di denunziare la lite al depositante in caso di causa promossa da terzi, sotto pena del risarcimento del danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.