CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1777

Persona a cui deve essere restituita la cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Il depositario deve restituire la cosa al depositante o alla persona indicata per riceverla, e non può esigere che il depositante provi di esserne proprietario. Se è convenuto in giudizio da chi rivendica la proprietà della cosa o pretende di avere diritti su di essa, deve, sotto pena del risarcimento del danno, denunziare la controversia al depositante, e può ottenere di essere estromesso dal giudizio indicando la persona del medesimo. In questo caso egli può anche liberarsi dall'obbligo di restituire la cosa, depositandola, nei modi stabiliti dal giudice, a spese del depositante.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1777

In sintesi

Chi custodisce un bene deve riconsegnarlo a chi glielo ha affidato o alla persona indicata per riceverlo, senza poter pretendere che il depositante dimostri di esserne il proprietario. Se un terzo fa causa al custode rivendicando diritti sul bene, il custode deve avvisare tempestivamente il depositante per non dover risarcire i danni. In tal caso, indicando chi gli ha affidato il bene, il custode può chiedere di uscire dal processo. Inoltre, può liberarsi dall'obbligo di custodia depositando il bene secondo le istruzioni del giudice e a spese del depositante.

Perché esiste questa norma

La norma mira a garantire la rapida e sicura restituzione del bene custodito a chi lo ha affidato, tutelando al contempo il custode da liti di terzi sulla proprietà della cosa.

A chi si applica

Si applica al depositario (chi custodisce il bene) e al depositante (chi ha affidato il bene o la persona indicata per riceverlo), nonché ai terzi che rivendicano diritti sul bene.

Esempio pratico

Un garage custodisce un'automobile per conto di un cliente, ma un terzo sostiene in tribunale di essere il vero proprietario del veicolo. Il titolare del garage segnala subito la causa al cliente, indica il suo nominativo al giudice per essere escluso dalla lite e deposita l'auto secondo quanto disposto dal magistrato a spese del cliente stesso.

Adempimenti e conseguenze

Obbligo di restituire la cosa al depositante o a persona designata; obbligo di denunziare la lite al depositante in caso di causa promossa da terzi, sotto pena del risarcimento del danno.

Domande frequenti

Il depositario può rifiutarsi di restituire il bene chiedendo la prova di proprietà?No, la norma stabilisce espressamente che il depositario non può esigere che il depositante provi di essere il proprietario del bene.
Cosa deve fare il depositario se un terzo gli fa causa per il bene?Deve denunziare la controversia al depositante; se non lo fa, è tenuto al risarcimento del danno.
Come può il depositario liberarsi dall'obbligo di restituzione durante la causa?Può liberarsi depositando la cosa nei modi stabiliti dal giudice, con spese a carico del depositante.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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