Art. 1780
Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1780
Perdita non imputabile della detenzione della cosa.
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Se il depositario perde il possesso materiale del bene custodito a causa di un evento a lui non imputabile, non è più obbligato a restituire il bene stesso. Tuttavia, egli ha il dovere di avvisare immediatamente il depositante dell'accaduto. In caso di mancata comunicazione tempestiva, il depositario risponde dei danni subiti dal depositante. Inoltre, il depositante ha diritto a ricevere qualsiasi cosa il depositario abbia ottenuto in conseguenza della perdita e subentra nei diritti che spettano a quest'ultimo.
La norma tutela il depositario quando perde il bene per cause indipendenti dalla sua volontà, salvaguardando al contempo il depositante attraverso l'obbligo di tempestiva comunicazione e il recupero di eventuali utilità o diritti.
Si applica al depositario (chi custodisce il bene) e al depositante (chi ha affidato il bene).
Un soggetto tiene in custodia un quadro per conto di un amico e il bene viene sottratto durante una rapina a mano armata. Il custode è liberato dall'obbligo di restituire il quadro, ma deve avvertire subito il proprietario dell'avvenuto furto per non dover risarcire i danni. Se l'assicurazione paga un indennizzo al custode per la perdita, tale somma spetta direttamente al proprietario del quadro.
Il depositario deve denunziare immediatamente al depositante la perdita della detenzione; in mancanza, la conseguenza prevista è l'obbligo di risarcimento del danno. Inoltre, il depositario deve trasferire al depositante ciò che ha conseguito per effetto del fatto.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.