CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1780

Perdita non imputabile della detenzione della cosa.

In vigore dal 19 apr 1942
Se la detenzione della cosa è tolta al depositario in conseguenza di un fatto a lui non imputabile, egli è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa, ma deve, sotto pena di risarcimento del danno, denunziare immediatamente al depositante il fatto per cui ha perduto la detenzione. Il depositante ha diritto di ricevere ciò che, in conseguenza del fatto stesso, il depositario abbia conseguito, e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1780

In sintesi

Se il depositario perde il possesso materiale del bene custodito a causa di un evento a lui non imputabile, non è più obbligato a restituire il bene stesso. Tuttavia, egli ha il dovere di avvisare immediatamente il depositante dell'accaduto. In caso di mancata comunicazione tempestiva, il depositario risponde dei danni subiti dal depositante. Inoltre, il depositante ha diritto a ricevere qualsiasi cosa il depositario abbia ottenuto in conseguenza della perdita e subentra nei diritti che spettano a quest'ultimo.

Perché esiste questa norma

La norma tutela il depositario quando perde il bene per cause indipendenti dalla sua volontà, salvaguardando al contempo il depositante attraverso l'obbligo di tempestiva comunicazione e il recupero di eventuali utilità o diritti.

A chi si applica

Si applica al depositario (chi custodisce il bene) e al depositante (chi ha affidato il bene).

Esempio pratico

Un soggetto tiene in custodia un quadro per conto di un amico e il bene viene sottratto durante una rapina a mano armata. Il custode è liberato dall'obbligo di restituire il quadro, ma deve avvertire subito il proprietario dell'avvenuto furto per non dover risarcire i danni. Se l'assicurazione paga un indennizzo al custode per la perdita, tale somma spetta direttamente al proprietario del quadro.

Adempimenti e conseguenze

Il depositario deve denunziare immediatamente al depositante la perdita della detenzione; in mancanza, la conseguenza prevista è l'obbligo di risarcimento del danno. Inoltre, il depositario deve trasferire al depositante ciò che ha conseguito per effetto del fatto.

Domande frequenti

Cosa deve fare il depositario se perde la detenzione della cosa per cause a lui non imputabili?Deve denunziare immediatamente il fatto al depositante, altrimenti è tenuto al risarcimento del danno.
Il depositario deve comunque restituire la cosa se gli è stata tolta senza sua colpa?No, è liberato dall'obbligazione di restituire la cosa.
Cosa spetta al depositante a seguito della perdita non imputabile?Ha diritto di ricevere quanto conseguito dal depositario in conseguenza del fatto e subentra nei diritti spettanti a quest'ultimo.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

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