CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. I

Art. 1782

Deposito irregolare.

In vigore dal 19 apr 1942
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
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