CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. I
Art. 1782
Deposito irregolare.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il deposito ha per oggetto una quantità di danaro o di altre cose fungibili, con facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne altrettante della stessa specie e qualità.
In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme relative al mutuo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1782