CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. II
Art. 1784
Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.
In vigore dal 18 lug 1978
(Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore).
La responsabilità dell'albergatore è illimitata:
1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia;
2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare.
L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante.
L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1784