Art. 1784 · Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. II

Art. 1784

1901 / 3261

Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore.

In vigore dal 18 lug 1978
(Responsabilità per le cose consegnate e obblighi dell'albergatore). La responsabilità dell'albergatore è illimitata: 1) quando le cose gli sono state consegnate in custodia; 2) quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che aveva l'obbligo di accettare. L'albergatore ha l'obbligo di accettare le carte-valori, il danaro contante e gli oggetti di valore; egli può rifiutarsi di riceverli soltanto se si tratti di oggetti pericolosi o che, tenuto conto della importanza e delle condizioni di gestione dell'albergo, abbiano valore eccessivo o natura ingombrante. L'albergatore può esigere che la cosa consegnatagli sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1784