CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. II
Art. 1786
Stabilimenti e locali assimilati agli alberghi.
In vigore dal 19 apr 1942
Le norme di questa sezione si applicano anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, carrozze letto e simili.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1786