CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. III
Art. 1790
Fede di deposito.
In vigore dal 19 apr 1942
I magazzini generali, a richiesta del depositante, devono rilasciare una fede di deposito delle merci depositate.
La fede di deposito deve indicare:
1) il cognome e il nome o la ditta e il domicilio del depositante;
2) il luogo del deposito;
3) la natura e la quantità delle cose depositate e gli altri estremi atti a individuarle;
4) se per la merce sono stati pagati i diritti doganali e se essa è stata assicurata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1790