CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1794

Prima girata della nota di pegno.

In vigore dal 19 apr 1942
La prima girata della sola nota di pegno deve indicare l'ammontare del credito e degli interessi nonché la scadenza. La girata corredata delle dette indicazioni deve essere trascritta sulla fede di deposito e controfirmata dal giratario. La girata della nota di pegno che non indica l'ammontare del credito vincola, a favore del possessore di buona fede, tutto il valore delle cose depositate. Rimane tuttavia salva al titolare o al terzo possessore della fede di deposito, che abbia pagato una somma non dovuta, l'azione di rivalsa nei confronti del diretto contraente e del possessore di mala fede della nota di pegno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1794

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