CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1793

Diritti del possessore.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore della fede di deposito unita alla nota di pegno ha diritto alla riconsegna delle cose depositate; egli ha altresì diritto di richiedere che, a sue spese, le cose depositate siano divise in più partite e che per ogni partita gli sia rilasciata una fede di deposito distinta con la nota di pegno in sostituzione del titolo complessivo. Il possessore della sola nota di pegno ha diritto di pegno sulle cose depositate. Il possessore della sola fede di deposito non ha diritto alla riconsegna delle cose depositate, se non osserva le condizioni indicate dall'; egli può valersi della facoltà concessa dall'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1793

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