CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. III
Art. 1791
Nota di pegno.
In vigore dal 19 apr 1942
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente.
La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1791