CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1791

Nota di pegno.

In vigore dal 19 apr 1942
Alla fede di deposito è unita la nota di pegno, sulla quale sono ripetute le indicazioni richieste dall'articolo precedente. La fede di deposito e la nota di pegno devono essere staccate da un unico registro a matrice, da conservarsi presso i magazzini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1791

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