CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XII›Sez. III
Art. 1792
Intestazione e circolazione dei titoli.
In vigore dal 19 apr 1942
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1792