Art. 1792 · Intestazione e circolazione dei titoli.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1792

1913 / 3261

Intestazione e circolazione dei titoli.

In vigore dal 19 apr 1942
La fede di deposito e la nota di pegno possono intestarsi al nome del depositante o di un terzo da questo designato, e sono trasferibili, sia congiuntamente sia separatamente, mediante girata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1792