CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIISez. III

Art. 1795

Diritti del possessore della sola fede di deposito.

In vigore dal 19 apr 1942
Il possessore della sola fede di deposito può ritirare le cose depositate anche prima della scadenza del debito per cui furono costituite in pegno, depositando presso i magazzini generali la somma dovuta alla scadenza al creditore pignoratizio. Sotto la responsabilità dei magazzini generali, quando si tratta di merci fungibili, il possessore della sola fede di deposito può ritirare anche parte delle merci, depositando presso i magazzini generali una somma proporzionale all'ammontare del debito garantito dalla nota di pegno e alla quantità delle merci ritirate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1795

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