CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIII

Art. 1800

Conservazione e alienazione dell'oggetto del sequestro.

In vigore dal 19 apr 1942
Il sequestratario, per la custodia delle cose affidategli, è soggetto alle norme del deposito. Se vi è imminente pericolo di perdita o di grave deterioramento delle cose mobili affidategli, il sequestratario può alienarle, dandone pronta notizia agli interessati. Qualora la natura delle cose lo richieda, egli ha pure l'obbligo di amministrarle. In questo caso si applicano le norme del mandato. Il sequestratario non può consentire locazioni per durata superiore a quella stabilita per le locazioni a tempo indeterminato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1800

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