CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIII
Art. 1801
Liberazione del sequestratario.
In vigore dal 19 apr 1942
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1801