CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIII

Art. 1801

Liberazione del sequestratario.

In vigore dal 19 apr 1942
Prima che la controversia sia definita, il sequestratario non può essere liberato che per accordo delle parti o per giusti motivi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1801

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