Art. 1804
Obbligazioni del comodatario.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1804
Obbligazioni del comodatario.
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Chi riceve un bene in comodato deve prendersene cura e custodirlo con l'attenzione tipica del buon padre di famiglia. Il bene può essere utilizzato esclusivamente per l'uso stabilito nel contratto o derivante dalla natura stessa della cosa. Inoltre, non è consentito cedere il godimento del bene a terzi senza l'esplicito consenso di chi lo ha prestato. Se queste regole vengono violate, il comodante ha il diritto di pretendere la restituzione immediata del bene e l'eventuale risarcimento dei danni.
La norma definisce i doveri di cura, uso e custodia a carico di chi riceve un bene in comodato, tutelando il proprietario da utilizzi impropri o non autorizzati.
La norma si applica al comodatario, ossia chi riceve un bene in comodato, e al comodante, ossia chi concede il bene.
Una persona riceve in prestito un'automobile per andare al lavoro, ma decide di prestarla a un amico senza chiedere il permesso al proprietario. Il proprietario, venuto a conoscenza dell'accaduto, può richiedere l'immediata restituzione del veicolo e il risarcimento per eventuali danni subiti.
Il comodatario ha l'obbligo di custodire la cosa con diligenza, usarla solo conformemente al contratto/natura e non cederla a terzi senza consenso; in caso di inadempimento, la sanzione è la restituzione immediata del bene e l'obbligo di risarcimento del danno.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.