CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XIV
Art. 1809
Restituzione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto.
Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1809