CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1814
Trasferimento della proprietà.
In vigore dal 19 apr 1942
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1814