CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XIV

Art. 1810

Comodato senza determinazione di durata.

In vigore dal 19 apr 1942
Se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1810

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