CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1813

Nozione.

In vigore dal 19 apr 1942
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1813

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo