CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1813
Nozione.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1813