CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1815

Interessi.

In vigore dal 24 mar 1996
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'. Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1815

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