CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1816
Termine per la restituzione fissato dalle parti.
In vigore dal 19 apr 1942
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1816