CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1816

Termine per la restituzione fissato dalle parti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1816

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