Art. 1816 · Termine per la restituzione fissato dalle parti.
CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XV

Art. 1816

1937 / 3261

Termine per la restituzione fissato dalle parti.

In vigore dal 19 apr 1942
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo è a titolo gratuito, a favore del mutuatario.
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