CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XV
Art. 1821
Danni al mutuatario per vizi delle cose.
In vigore dal 19 apr 1942
Il mutuante è responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo è gratuito, il mutuante è responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1821