CODICE CIVILELibro QUARTOTitolo IIICapo XVI

Art. 1824

Crediti esclusi dal conto corrente.

In vigore dal 19 apr 1942
Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i crediti estranei alle rispettive imprese.
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