CODICE CIVILE›Libro QUARTO›Titolo III›Capo XVI
Art. 1828
Efficacia della garanzia dei crediti iscritti.
In vigore dal 19 apr 1942
Se il credito incluso nel conto è assistito da una garanzia reale o personale, il correntista ha diritto di valersi della garanzia per il saldo esistente a suo favore alla chiusura del conto e fino alla concorrenza del credito garantito.
La stessa disposizione si applica se per il credito esiste un coobbligato solidale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262#art-1828